| Questa novità è stata sancita da una sentenza delle SS.UU. della Cassazione del 22 febbraio n. 4077/2010 con la quale è stata sancita l’illegittimità delle ipoteche iscritte sui beni immobili se il debito è inferiore agli 8 mila euro, neppure a titolo di misura cautelare, senza che alla stessa segua poi l'espropriazione. Ma non solo. Grazie alla presentazione dell'istanza di riesame ci si vede riconosciuto uno sgravio degli importi da corrispondere rispetto al recente passato. Tale istanza infatti avvisa nella forma l'agente della riscossione dell'insussistenza dei presupposti per il mantenimento della particolare misura cautelare precedentemente adottata chiedendone al tempo stesso la cancellazione d'ufficio. La notizia dell'avvenuta cancellazione è un elemento di indubbia importanza per il contribuente,oltre a derivare un’importante opportunità: considerando i tempi di iscrizione a ruolo della cartella, la sospensione e la cancellazione del debito consentono di poter provvedere al pagamento totale o parziale dei debiti ritenuti validi compensando con eventuali crediti maturati che nel frattempo possono essere maturati. Infatti, spesso, la presenza di un'iscrizione ipotecaria da parte delle società della riscossione è fonte di molteplici problematiche per il debitore. Si pensi, ad esempio, alla presenza di garanzie per fidi bancari o simili e alle conseguenze che possono derivare in tema di merito creditizio dall'iscrizione delle misure cautelari sull'immobile da parte di Equitalia. In queste situazioni per il debitore la cancellazione dell'ipoteca da parte della società della riscossione può costituire una vera e propria ancora di salvezza. Spesso accade, infatti, soprattutto per le aziende di non riuscire a verificare la cartella esattoriale o di aver già corrisposto parzialmente un importo (inserito all'interno di una procedura più onerosa), che all'ufficio preposto non sia stato registrato il pagamento (eppure noi abbiamo adempiuto all'invio delle quietanze), oppure può accadere di smarrire la cartella o di dimenticarsene. Bisogna tenere presente inoltre, che una volta notificata una cartella di pagamento nessuno ci avviserà delle successive conseguenze se non quando ormai il messo con la notifica dell'iscrizione ipotecaria è già dietro la porta di casa... |